Art. 1.

      1. Le infermità di cui è clinicamente accertata come causa l'esposizione all'uranio impoverito sono da ritenere equivalenti a quelle contemplate nelle tabelle A, B e F-1 annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. Al personale militare che nello svolgimento delle proprie mansioni ha contratto infermità a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e al quale è riconosciuta la causa di servizio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, si applica la normativa vigente in materia di trattamento pensionistico di privilegio, stabilita dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché quella in materia di concessione di equo indennizzo di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
      3. Nei confronti del personale di cui al comma 2, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per le infermità di cui al comma 1 riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.